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 PRESENTAZIONE INTRASTAT ANNUALE PER IL 2008
 
 
Entro lunedì 2 febbraio 2009 scade il termine per la presentazione dei modelli INTRASTAT annuali. La scadenza prevista (31 gennaio) scade infatti di sabato, e, si ricorda, qualora l’ultimo giorno di scadenza coincida con la giornata di sabato o è festivo, la data viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Già con decorrenza 2007, i limiti che regolano la periodicità della presentazione degli elenchi INTRASTAT, cui sono obbligati i soggetti che effettuano operazioni di cessione comunitaria ovvero di acquisto comunitario, sono riassunti nella tabella che segue:
 
PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO INTRASTAT
VenditeAcquisti
Volume degli scambi dell’anno precedentePeriodicità presentazioneVolume degli scambi dell’anno precedentePeriodicità presentazione
Superiore a €250.000MENSILE (1) (3)Superiore ad €180.000MENSILE (1) (3)
Tra €40.000
ed €250.000TRIMESTRALE (2) (3) 
Fino ad €40.000ANNUALE (3)Fino ad €180.000ANNUALE (3)
(1) la scadenza in questo caso è fissata entro il 20 del mese successivo (salvo gli elenchi del mese di luglio che possono essere presentati, a regime, entro la data del 6 settembre);
(2) la scadenza in tale ipotesi è fissata entro il mese successivo a ciascuna trimestre solare;
(3) per chi utilizza il sistema di trasmissione telematica EDI le scadenze sono prorogate di cinque giorni.
Quindi, chi ha effettuato nel corso del 2008 acquisti intracomunitari entro i €180.000, ovvero cessioni entro i €40.000, deve presentare gli elenchi riepilogativi con l’indicazione delle operazioni relative all’anno appena trascorso.
 
Superamento del limite in corso d’anno
Sempre dal 2007, si ricorda che la periodicità di presentazione deve essere verificata anche in corso d’anno, considerando le soglie (40, 180 o 250 mila euro) delle operazioni (acquisti e cessioni) effettuate: i soggetti obbligati devono adottare la nuova periodicità a decorrere dal periodo successivo il trimestre nel quale è stata superata la soglia.
Si tenga anche conto che nel primo anno di attività (o nel primo anno in cui inizia l’attività degli scambi intracomunitari), la periodicità degli elenchi va rapportata alla previsione degli acquisti e/o delle vendite che si ritiene di realizzare nell’anno, salvo poi modificarla in caso di superamento delle soglie, come in precedenza illustrato.
 
Modalità di presentazione
Premesso che gli elenchi vanno presentati solo se nel periodo di riferimento sono state registrate operazioni intracomunitarie (non esiste un obbligo di presentazione di un modello privo di dati), i modelli vanno presentati presso gli Uffici doganali abilitati (vale a dire tutte le Circoscrizioni doganali e alcuni uffici doganali distaccati), competenti per territorio (in relazione al domicilio fiscale del soggetto obbligato o del terzo delegato, in uno dei seguenti modi:
1)su supporto cartaceo o magnetico:
–          a mano;
–          per raccomandata (in questo caso è valida la data di spedizione);
2)in via telematica, tramite il sistema EDI (Electronic Data Interchange) dopo aver stipulato apposita convenzione con il Dipartimento doganale.
 
I dati da indicare nei modelli
Vanno riportati, raggruppati per tipi di operazioni riferite al medesimo soggetto, tutte le cessioni o gli acquisti di beni (non i servizi) registrati (o soggetti a registrazione) nel periodo (mese, trimestre o anno) di riferimento. In particolare, per gli acquisti, si ricorda che occorre fare riferimento al periodo di ricevimento della fattura estera che, in ogni caso, non può mai andare oltre il mese successivo all’effettuazione dell’operazione, coincidente con la consegna del bene. Le operazioni per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, devono essere comprese negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni, per l’ammontare complessivo delle operazioni medesime.
Con particolare riferimento al contenuto dei modelli “annuali”, devono essere compilate solo le colonne relative ai dati fiscali (non statistici), e quindi quelle relative (oltre alla prima, che si riferisce al numero progressivo di riga) allo Stato e al codice Iva, e all’ammontare delle operazioni (espresso in euro; se le fatture sono emesse in valuta estera va eseguita la conversione in base al cambio del giorno di effettuazione dell’operazione). Non vanno compilate, tra l’altro, né la colonna relativa alla nomenclatura combinata, né quella relativa alla natura della transazione (salvo nel caso del promotore delle triangolazioni).
 
Mancata presentazione e ravvedimento operoso
La mancata presentazione dei modelli INTRASTAT nei termini prescritti comporta la sanzione da €516 a €1.032. È pero possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento qualora si provveda alla presentazione e al versamento della relativa sanzione ridotta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
 
L’elenco dei paesi appartenenti all’Unione Europea
Nella tabella che segue sono riepilogati i paesi membri della UE, al fine della corretta individuazione delle operazioni da riepilogare negli elenchi.
 
Austria (AT)Finlandia (FI)Polonia (PL)Lussemburgo (LU)Ungheria (HU)
Belgio (BE)Cipro (CY)Repubblica Ceca (CZ)Olanda (NL)Bulgaria (BG)
Germania (DE)Estonia (EE)Francia (FR)Portogallo (PT)Romania (RO)
Danimarca (DK)Lettonia (LV)Gran Bretagna (GB)Svezia (SE)
Grecia (EL)Lituania (LT)Irlanda (IE)Slovacchia (SK)
Spagna (ES)Malta (MT)Italia (IT)Slovenia (SI)
 
RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2008
 
 
A partire dal 2 febbraio 2009 (il 1° febbraio cade di domenica) e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva (attualmente stabilito al 31 luglio 2009) sarà possibile presentare la richiesta di rimborso del credito Iva, quale emergerà dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2008.
 
Chi è interessato al rimborso Iva
Si ricorda che il credito Iva 2008 può essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2009 in compensazione orizzontale con altri versamenti tributari o contributivi (ad esempio, per i versamenti delle imposte sui redditi, delle ritenute di agenti e professionisti, delle ritenute e contributi dei dipendenti, dell’Ici, del diritto camerale e della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali).
La procedura di rimborso è pertanto consigliata esclusivamente a coloro che si trovino strutturalmente a credito Iva e tale credito sia superiore ai versamenti che presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell’anno 2009.
Società di comodo
Sono precluse dalla possibilità di richiedere il rimborso dell’Iva le società di comodo. Si ricorda altresì che, a seguito del D.L. n.223/06, tali soggetti hanno anche preclusa la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione.
 
Importo minimo
È importante precisare, prima di tutto, che il rimborso compete solo se il credito è di importo superiore ad €2.582,28. Tale limite non vale:
Ø      nei casi di cessazione attività, nel qual caso il rimborso compete qualunque sia la somma che risulta a credito;
Ø      nel caso di rimborso della minor eccedenza detraibile nel triennio.
 
Interessi
Nei casi di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme erogate si ha diritto al riconoscimento di un interesse annuo. Gli interessi maturano a decorrere dal 90° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale per i rimborsi annuali liquidati dall’Ufficio, mentre nel caso di rimborsi chiesti al concessionario la decorrenza è dal 60° giorno successivo a quello della presentazione dell’istanza o della dichiarazione.
I casi in cui è possibile richiedere il rimborso annuale dell’Iva.
 
Cessazione dell’attività
nel corso del 2008All’erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.
L’aliquota media
sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di almeno il 10%)È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.
Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale.
Le operazioni attive da considerare sono le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale di argento puro, le cessioni di rottami di cui all’art.74, co.7 e 8, nonché le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati.
Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell’imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili.
Operazioni non imponibiliPer operazioni non imponibili si intendono quelle di cui:
–      agli artt.8 (cessioni all’esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) del DPR n.633/72;
–      di cui agli artt.40, co.9 e 58 del D.L. n.331/93,
effettuate per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2008.
Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell’Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall’art.74-ter (vedasi la R.M. n.VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n.41/95.
Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricercheIl rimborso compete anche per l’acquisizione dei beni ammortizzabili in esecuzione di contratti di appalto e locazione finanziaria. Il rimborso non spetta con riferimento all’imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (R.M. n.179/E/05).
Operazioni non territoriali  (art.7, DPR n.633/72)Possono richiedere il rimborso i contribuenti che hanno effettuato nel 2008 prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto dell’art.7 del DPR n.633/72 (calcolate secondo il momento di effettuazione dell’operazione ex art.6). Si tratta delle operazioni fuori del campo di applicazione dell’Iva, effettuate all’estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.
Condizioni previste
dall’art.17, co.2Questo caso riguarda gli operatori non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art.35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell’art.17, co.2, un rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell’Iva.
Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoliTale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – parte prima, ai sensi dell’art.8, co.1, dell’art.38-quater e dell’art.72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.
Il rimborso compete per l’ammontare corrispondente all’Iva (teorica)
 relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2008 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L’importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.
Minor eccedenza detraibile nel triennioIl rimborso dell’Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2006-2007-2008) risultino eccedenze d’imposta a credito anche se inferiori ad €2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).
Le garanzie
Per ottenere il rimborso, il contribuente deve prestare apposita garanzia (fideiussioni e polizze fideiussorie). Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’azione accertatrice dell’Ufficio. Per i seguenti soggetti, non è necessario presentare la garanzia:
 
Ü    coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore ad €5.164,57 (anche se il credito Iva vantato è di importo superiore)
Ü    coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati
Ü    i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore ad €258.228,40
Ü    le imprese cosiddette “virtuose” (si veda oltre)
I contribuenti virtuosi
SI definiscono “virtuosi” (e non necessitano garanzie per il rimborso dell’Iva) i contribuenti che:
·     sono strutturalmente a credito (per aliquota media, esercizio di attività non imponibili o non territoriali);
·     sono in attività da almeno 5 anni;
·     non abbiano ricevuto avvisi di accertamento Iva “significativi”.
Tali soggetti devono presentare autocertificazione al Concessionario della riscossione dove si attesta che:
–      il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% dall’ultimo bilancio approvato;
–      non sono stati venduti beni immobili per oltre il 40% rispetto a quelli riportati nell’attivo dell’ultimo bilancio approvato, escluso per le società immobiliari;
–      l’attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende;
–      non sono state cedute azioni per oltre il 50% del capitale, escluse le società quotate;
–      sono stati eseguiti tutti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.
 
COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO
 
 
Gli esportatori abituali (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l’estero), onde evitare di essere cronicamente a credito d’Iva possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito d’Iva tale richiesta – detta “lettera d’intento” – avviene attraverso apposita richiesta da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo ad alcuni di questi).
I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:
Ø      numerazione progressiva
Ø      annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi)
Ø      invio all’Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la lettera di intento è stata ricevuta.
 
Attenzione alla scadenza
Si invita la Clientela a prestare attenzione a tale ultimo obbligo in quanto, in caso di inadempimento, sono previste pesanti sanzioni: si invita pertanto a trasmettere con la massima tempestività allo Studio le lettere d’intento ricevute, al fine di provvedere alla trasmissione entro le scadenze di legge.
Soggetti obbligatiL’obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva che ricevono da soggetti che si qualificano “esportatori abituali” le cosiddette lettere di intento con le quali l’esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l’applicazione dell’Iva.
TermineI fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo al loro ricevimento.
Per la verifica del corretto termine d’invio si ricorda che la norma istitutiva parla di “dichiarazione ricevuta”; pertanto, ai fini della verifica del mese di competenza, occorre fare riferimento al mese in cui è avvenuto il ricevimento della comunicazione. A tal fine si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d’intento medesima).
ModalitàIl fornitore che riceve la lettera d’intento deve presentare la comunicazione esclusivamente per via telematica, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni.
 
Revoca
 Nel caso in cui l’esportatore voglia rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond o revocare la dichiarazione già inviata egli inoltrerà al fornitore una nuova lettera d’intento. Quest’ultimo non deve inoltrare tale comunicazione all’Amministrazione Finanziaria.
à In questo caso la lettera d’intento non deve essere consegnata allo Studio ma deve essere solamente conservata e numerata.
Nuova richiestaQualora l’esportatore invii una nuova lettera d’intento al fine di ottenere la non applicazione dell’Iva su ulteriori operazioni, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo.
à In questo caso la comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata allo Studio per l’adempimento telematico.
Sanzioni
L’aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle pesanti conseguenze che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate. E’ importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l’esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell’Iva (oppure la richiesta si dimostrasse superiore al plafond disponibile).
Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta in ogni caso l’applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell’Iva. In caso di esecuzione della fornitura, se l’esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell’IVA da parte dell’esportatore.
Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:
 
Senza effettuazione di forniture in sospensioneSanzione da €258 a €2.065
Con effettuazione di forniture in sospensione “regolari”Sanzione dal 100 al 200% dell’Iva non applicata
Con effettuazione di forniture in sospensione “irregolari”Sanzione dal 100 al 200% dell’Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell’Iva da parte dell’esportatore abituale

DAL 2009 SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEDUCIBILI AL 75%
 
 
Dallo scorso 1 settembre 2008, l’Iva relativa alle spese di vitto e alloggio (documentate tramite fattura) risulta completamente detraibile.
A fronte di tale detrazione è stata prevista una riduzione alla deducibilità del costo che, a differenza della disposizione riguardante l’imposta sul valore aggiunto, decorre dal periodo d’imposta 2009 (nel caso di soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, si deve far riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008): le spese di vitto e alloggio saranno pertanto deducibili nel limite del 75% del loro ammontare. Questa limitazione non riguarda però tutte le spese di tale categoria.
Si forniscono di seguito dei prospetti riepilogativi al fine di distinguere il diverso trattamento fiscale applicabile alle varie fattispecie: i clienti dovranno, pertanto, da un punto di vista contabile, tenere distinte tali fattispecie onde consentire allo Studio di applicare il corretto trattamento fiscale.
 
IMPRESE
SI APPLICA IL LIMITE DEL 75%NON SI APPLICA IL LIMITE DEL 75%
·     Spese di vitto e alloggio per le trasferte dell’imprenditore individuale
·     Spese di vitto e alloggio qualificabili quali spese di rappresentanza congrue ed inerenti
(l’individuazione dei requisiti di inerenza di tali spese avverrà ad opera di un decreto ad oggi non ancora emanato)
·     Spese di vitto e alloggio per le trasferte dei soci non amministratori di società di persone (Snc, Sas)
·     Spese di vitto e alloggio per le trasferte del soci lavoratori non amministratori di società di capitali (Srl, Spa)·     Spese di vitto e alloggio sostenute per la trasferta dei dipendenti fuori del territorio comunale
(tali spese sono deducibili nel limite giornaliero di €180,76 se la trasferta è in Italia ed €258,23 se è all’estero)
·     Spese di vitto e alloggio sostenute per la trasferta di collaboratori ed amministratori fuori del territorio comunale
(tali spese sono deducibili nel limite giornaliero di €180,76 se la trasferta è in Italia ed €258,23 se è all’estero)
·     Spese di vitto e alloggio sostenute dall’imprenditore individuale che applica il regime dei “minimi” (ex L. n.244/07).
PROFESSIONISTI
SI APPLICA IL LIMITE DEL 75%NON SI APPLICA IL LIMITE DEL 75%
·     Spese di vitto e alloggio qualificabili quali spese di trasferta (doppio limite del 75% della spesa nel limite del 2% dei compensi)·     Spese di vitto e alloggio sostenute per la trasferta dei dipendenti fuori del territorio comunale
(tali spese sono deducibili nel limite giornaliero di €180,76 se la trasferta è in Italia ed €258,23 se è all’estero)
·     Spese di vitto e alloggio qualificabili quali spese di rappresentanza (secondo l’Agenzia si applica il doppio limite del 75% della spesa e dell’1% dei compensi)
·     Spese di vitto e alloggio inerenti la partecipazione a convegni (doppio limite del 75% della spesa, rilevante per il solo 50% del suo ammontare)·     Spese di vitto e alloggio per la trasferta di collaboratori e amministratori fuori del territorio comunale
(tali spese sono deducibili nel limite giornaliero di €180,76 se la trasferta è in Italia ed €258,23 se è all’estero)
·     Spese di vitto e alloggio sostenute dal committente del professionista e riaddebitate dal professionista in fattura
·     Spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista che applica il regime dei “minimi” (ex L. n.244/07)
Fattispecie dubbie
Vi sono poi delle fattispecie in relazione alle quali oggi mancano certezze circa il loro corretto inquadramento fiscale: in attesa di chiarimenti ufficiali si rende necessaria la loro separata contabilizzazione.
 
·     Spese di vitto e alloggio sostenute per la trasferta dei dipendenti delle ditte di autotrasporto
(tali imprese, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Tali spese non dovrebbero subire la limitazione al 75%)
·     Spese di vitto e alloggio sostenute per la trasferta dei dipendenti all’interno del territorio comunale
(visto che il rimborso di tali spese è interamente imponibile in capo al dipendente, alcuni sostengono che il costo potrebbe essere interamente deducibile in capo all’azienda)
·     Mensa e servizi sostitutivi alla mensa aziendale (buoni pasto e card elettroniche)
(alcuni sostengono che anche per tale costo si renderebbe applicabile il limite di deduzione al 75%)

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2008 – 2009
 
 
Si comunica che entro il 16 febbraio 2009 i datori di lavoro devono calcolare e versare il premio Inail, dovuto come saldo per l’anno precedente ed anticipo per l’anno in corso.
Entro la stessa data devono presentare, inoltre, la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nel corso dell’anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello “1031” (Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).
La dichiarazione, se trasmessa per via telematica, può essere presentata entro il 16 marzo, ferma restando la scadenza del pagamento al 16 febbraio. 
Ove non si fosse già provveduto, si prega di far pervenire allo Studio le basi di calcolo e il prospetto contenente i dati relativi al tasso del premio e la sua oscillazione per la determinazione del premio, inviati dall’Inail entro il 31 dicembre con il mod. 20SM.
I Signori clienti dovranno inoltre comunicare in tempo utile le modalità di pagamento del premio Inail: è possibile infatti procedere al pagamento, oltre che in un’unica soluzione, in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre.
Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base ad un tasso annuo che sarà comunicato in seguito dall’Inail.
Dallo scorso anno, la manifestazione di volontà espressa una prima volta è considerata valida anche per gli anni successivi. Pertanto:
Ü           il datore di lavoro che intenda continuare ad avvalersi della rateazione ed abbia già espresso in occasione della precedente autoliquidazione tale volontà, è esonerato dall’obbligo di barrare l’apposita casella “SI” del modello 1031, riportata sotto la dizione “rateazione ai sensi della L. n.449/97”;
Ü           il datore di lavoro che intenda avvalersi per la prima volta della rateazione, deve barrare l’apposita casella “SI” del modello 1031, riportata sotto la dizione “rateazione ai sensi della L. n.449/97”;
Ü           il datore di lavoro che intenda modificare la modalità di pagamento rateale, versando il premio in unica soluzione, deve esprimere tale volontà con specifica comunicazione da inviare entro lo stesso termine di pagamento dell’autoliquidazione, compilando l’apposito modello “Revoca rateazione”.
È possibile richiedere il pagamento rateale in rate superiori a 4, mediante apposita istanza da presentare alla sede Inail, qualora si dimostri di essere in una delle seguenti situazioni:
·         difficoltà dello specifico settore produttivo;
·         particolari condizioni di crisi aziendale;
·         crediti vantati nei confronti di enti pubblici e non ancora realizzati per lavori appaltati, dei quali deve essere specificata la natura;
·         causa di forza maggiore.
Se si presume che le retribuzioni, nell’anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente (es. riduzione del personale ovvero trasferimento

di ramo di azienda), è possibile comunicare all’Inail le variazioni delle retribuzioni entro il 16 febbraio 2009, al fine di evitare di pagare un premio anticipato maggiore di quello che poi sarà dovuto a consuntivo.
In sede di autoliquidazione 2008/2009 di potrà usufruire di specifiche agevolazioni contributive che di seguito di riportano nei loro tratti essenziali (per le agevolazioni concesse ai contratti di inserimento e di formazione e lavoro, data la loro complessità, si rinvia alle istruzioni fornite sul sito dell’Istituto www.inail.it):
Sconto per le aziende artigiane
Per quanto riguarda l’autoliquidazione 2008/2009, la misura della percentuale di riduzione verrà indicata con successive istruzioni.
Lo sconto è da riconoscere prioritariamente a favore delle aziende che non abbiano denunciato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio e che, in regola con gli adempimenti contributivi e con le disposizioni di cui al D.Lgs. n.626/94 (oggi modificato e integrato dal successivo D.Lgs. n.81/08), abbiano effettuato interventi di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, nell’ambito di piani pluriennali concordati tra le parti sociali.
In via subordinata rispetto alle imprese in possesso dei suddetti requisiti, sarà possibile procedere all’assegnazione residua del beneficio della riduzione dei premi a tutte le altre imprese artigiane.
Settore autotrasporto in conto terzi
L’agevolazione contributiva è fissata, in via provvisoria, nella misura del 14% per la sola regolazione 2008 e si applica alle imprese di autotrasporto in conto terzi per i dipendenti addetti alla guida di autoveicoli
Settore della pesca
È disposto in favore delle imprese, con o senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitano la pesca costiera, la pesca nelle acque interne e lagunari, una riduzione del premio nella misura del 80% (L. n.296/06 e L. n.244/07, art.1, co.172). Per la rata 2009 la percentuale di riduzione sarà comunicata successivamente.
Sconto dell’11,50% in edilizia
L’agevolazione contributiva per il settore edile per l’anno 2008 è fissata nella misura dell’11,50% e si applica alla sola regolazione 2008. La riduzione si applica ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di salute e prevenzione nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla sentenza.
Reimpiego dei dirigenti privi di occupazione
Godono di una particolare riduzione i dirigenti privi di occupazione. L’art.20 della L. n.266/97 stabilisce che alle aziende che occupano meno di 250 dipendenti, e ai consorzi tra esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso , per ciascun dirigente assunto e per un periodo non superiore a 12 mesi, un contributo pari al 50% dei contributi dovuti.
Inserimento dei disabili
I datori di lavoro beneficiano della fiscalizzazione totale (100%) o parziale (50%) per ogni lavoratore disabile assunto. Condizione essenziale per poter ottenere l’agevolazione è la stipula di apposita convenzione tra Organismi regionali competenti e l’Inail: i datori di lavoro devono

presentare apposita richiesta di autorizzazione al suddetto Organismo Regionale. In assenza di autorizzazione, il premio deve essere corrisposto per intero. Il beneficio della fiscalizzazione totale (100%) o parziale (50%) dei premi si applica esclusivamente alle aziende con autorizzazione concessa entro il 31 dicembre 2007.
Sostituzione di lavoratori assenti in astensione di maternità o parentale
Per i lavoratori assunti con contratto a termine, in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria (congedo di paternità o maternità) o facoltativa (congedo parentale), i datori di lavoro hanno diritto allo sgravio nella misura del 50% dei premi assicurativi Inail.
L’agevolazione trova applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione ovvero per un anno dall’accoglienza in famiglia del minore adottato o in affidamento.
Possono beneficiare dell’agevolazione:
Ø      le aziende con meno di 20 dipendenti;
Ø      le aziende nelle quali operano lavoratrici autonome in caso di maternità.

ENTRATA IN VIGORE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO
 
 
Modalità di istituzione del Libro Unico del Lavoro
Si ricorda che il momento obbligatorio di istituzione e tenuta del Libro Unico del Lavoro coincide con il termine previsto per la prima registrazione, cioè il 16 febbraio 2009. Le scritturazioni obbligatorie sul Libro Unico del Lavoro devono avvenire, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo. Tutti i datori di lavoro privati, con la sola eccezione dei datori di lavoro domestico, dovranno istituire, in sostituzione dei vecchi libri paga e matricola, il libro unico del lavoro nel quale iscrivere tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio, i collaboratori coordinati e continuativi, a progetto e non, e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche se misto, capitale e lavoro).
 
Luogo di tenuta
Il luogo di tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro non è più, come in passato, il luogo in cui si esegue il lavoro, ma alternativamente:
è          la sede legale dell’impresa;
è          lo studio del consulente del lavoro o di altro professionista abilitato (art. 5, co. 1, L. n.12/79)
è          i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa.
I centri di elaborazione dati possono unicamente eseguire operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi e del calendario delle presenze del Libro Unico ma non possono in alcun caso essere tenutari del Libro Unico (tenutari possono essere solamente i soggetti di cui all’art.1, co.1 e 4, L. n.12/79).
 
Comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro entro il 16 gennaio 2009
Il Ministero del Lavoro ha precisato, nella nota n.18630 del 24 dicembre 2008, che i datori di lavoro devono dare preventiva informazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio del nominativo del soggetto a cui abbiano affidato l’incarico di tenere il proprio Libro Unico del Lavoro entro il 16 gennaio 2009 (qualora non vi sia conferimento di incarico all’esterno non è necessaria alcuna comunicazione). Tale adempimento può essere assolto anche dal tenutario del Libro Unico: in questo caso il professionista o l’associazione di categoria si assumono la responsabilità della comunicazione, che potrà essere anche riepilogativa per più datori di lavoro assistiti. Nei prossimi giorni dovrebbe essere creata una sezione nel sito web del Ministero (www.lavoro.gov.it) che permetta l’invio di una comunicazione cumulativa e accentrata da parte dei consulenti interessati anche nel caso di diverse Direzioni provinciali del lavoro in relazione a diverse competenze territoriali.
 
Adempimenti dei soggetti delegati alla tenuta del Libro Unico da parte dei propri clienti
I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti abilitati di cui all’art. 1 della L. n.12/79, autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del Libro Unico del Lavoro per i datori di lavoro assistiti devono ottenere una delega scritta da ciascun datore di lavoro (può essere inserita
anche nella lettera di incarico). I medesimi soggetti dovranno provvedere ad inviare all’Inail, in via telematica:
è          con la prima richiesta di autorizzazione alla numerazione unitaria del Libro Unico l’elenco dei datori di lavoro assistiti, indicandone il codice fiscale;
è          entro 30 giorni dall’evento della avvenuta acquisizione o cessazione di un nuovo datore di lavoro la formalizzazione dell’avvenuto incarico ovvero la interruzione dell’incarico stesso.
 
 

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