Come compensare i debiti con equitalia

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E’ possibile estinguere il debito delle cartelle di pagamento relativo a tributi erarialied oneriaccessori mediantecompensazione con crediti relativi alle imposte erariali stesse.

Per fare ciò, bisogna utilizzare, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, ilmodello F24 Accise utilizzando il codice tributo RUOL.

Se il pagamento si riferisce solo ad una parte delle somme dovute, il contribuente puòdichiarare, a mezzo di uno specifico modulo, l’avvenutopagamento in compensazione tramite F24 Accise e indicare a quale parte deldebito erariale imputare il pagamento.

In tal caso, la scelta dei debiti da compensare deve essere effettuataentro 3 giorni dalconferimento della delega di pagamento, se il contribuente presenta ilmodello F24 Accise tramite banche, poste ed Entratel oppure contestualmente, se il contribuente presenta il modelloF24 Accise agli sportelli dell’Agente dellariscossione.

Non è possibile utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 quando sono presentidebiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, di importo superiore a 1.500 euro, per iquali è scaduto il termine di pagamento.

In tali casi, è necessario estinguere prima i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti. Successivamente si potranno utilizzare in compensazione i crediti disponibili.

Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi della cosiddetta “compensazione orizzontale”, relativa a tributi di diversa tipologia effettuata nel modello F24. Resta esclusa dal divieto lacosiddetta compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo.

L’inosservanza del divieto comporta l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell’importo deidebiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

La sanzione è commisurata sull’intero importo del debito, ma trova un limitenell’ammontare compensato. Per fare un esempio, in presenza di un debito di 30.000 euro e di unacompensazione di pari importo, la sanzione sarà di 15.000 euro, il 50% del debito. Nelcaso di compensazione pari a 20.000 euro la sanzione sarà sempre di 15.000 euro. Nel caso diimporto compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponderàall’ammontare compensato: quindi, in presenza di un debito per 70.000 euro e dicompensazione per 30.000 euro, la sanzione è pari a 30.000 euro.

Le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo possono essere pagate anche mediantecompensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delleAmministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti.

Il credito deve essere certificato e l’estinzione del debito a ruolo è comunque condizionata alla verifica dell’esistenza e validitàdella certificazione.

Se il contribuente ritiene infondato l’addebito delle somme indicate nella cartella, puòpresentare le sue contestazioni all’ufficio impositore, chiedendone l’annullamento totale oparziale. Se l’ufficio riscontra che l’atto è effettivamente illegittimo, è tenuto ad annullarlo inbase alle norme sull’autotutela e ad effettuare lo “sgravio” degli importi iscritti a ruolo.

L’ente impositore comunica quindi il provvedimento di annullamento a Equitalia, cheinterrompe le procedure di riscossione e, se il contribuente ha già pagato, sarà rimborsato dallo stesso Agente della riscossione.

Oltre all’istanza di autotutela, il contribuente può impugnare la cartella per chiedernel’annullamento totale o parziale.

Chi intende impugnare un atto della riscossione, come la cartella, deve ricorrerecontro l’ente impositore se contesta lalegittimità della pretesa; deve invece ricorrere contro l’Agente della riscossione se contesta vizidell’attività dello stesso, cioè motivi di ricorso che riguardano l’attività svolta successivamentealla consegna del ruolo.

Chi ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, se ritiene che può subire un dannograve e irreparabile dal pagamento della cartella, può produrre istanza di sospensione allaCommissione tributaria (sospensione giudiziale) oppure all’ufficiodell’Agenzia che ha emesso il ruolo (sospensione amministrativa).

Quando una cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria,il contribuente ha diritto a ottenere lo sgravio dall’ente entro 90 giorni dalla notifica delladecisione. Contestualmente allo sgravio, l’ufficio deve disporre anche il rimborso delle sommeiscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione.

Se l’ufficio competente non dispone in modo tempestivo lo sgravio, le norme del contenziosotributario consentono al contribuente di ricorrere al “giudizio di ottemperanza” per ottenerel’esecuzione della decisione della Commissione tributaria. Tale strumento è esperibile solonei confronti delle sentenze divenute definitive.

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