IL TRUST

Spazio dedicato alla’ Avv. Vanessa Novelli, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Ascoli Piceno.

E’ un negozio giuridico con il quale il disponente trasferisce i beni di sua proprietà al trustee (gestore), al quale verranno intestati,che li dovrà amministrare nell’interesse dei beneficiari.

L’effetto è la segregazione patrimoniale dei beni in trust,separati e distinti rispetto al patrimonio del disponente,del gestore e dei beneficiari con la conseguenza che i creditori di tali soggetti non potranno aggredire i beni in trust. Vi può essere anche la figura del protector o guardiano con poteri o gestionali o dispositivi.

Occorre distinguere tra : a)atto di dotazione, attraverso il quale vengono trasferiti al trustee,che deve accettare, determinati beni ,se immobili occorre la forma scritta,è necessaria la congruità tra scopo e dotazione,in quanto una eventuale attribuzione eccessiva rispetto allo scopo potrebbe rivelare un intento elusivo con conseguente dichiarazione di frode o simulazione e quindi nullità del trust;l’atto deve essere trascritto e vengono utilizzate le norme di cui al codice civile relativamente alle modalità della pubblicità del trasferimento dal disponente al trustee, mentre, per quanto riguarda le modalità per rendere opponibile il vincolo,si ritiene,in via maggioritaria, si possa procedere alla trascrizione in capo direttamente al trust-al quale viene attribuito un nome ed un codice fiscale-quale soggetto a favore, menzionando il nominativo del trustee nel quadro D; occorre ,quindi,l’intervento del Notaio;e b)atto istitutivo con il quale il disponente individua il gestore ed i beneficiari,la legge da applicare,le regole di funzionamento del trust e la sua durata:l’atto deve avere la forma scritta ad probationem e quindi avere data certa anche tramite scambio di corrispondenza dove fa fede il timbro postale con bollo su piego aperto ai fini della opponibilità per il trust interno.

Le fonti da considerare per ricevere un atto di trust sono:

1. la Convenzione de L’Aja del 1985 entrata in vigore in Italia nel 1992.L’Italia è un paese non trust:non esiste una legge propria che disciplini il trust ma solo la possibilità di richiamare la legge di un paese che tale legge invece abbia;

2. la legge scelta per la disciplina del trust, che per i paesi non trust come l’Italia,sarà necessariamente straniera: la legge inglese o meglio il Trust Act,la legge di Jersey,la legge di Malta,la legge Neozelandese;

3. la giurisprudenza del paese della legge scelta per la disciplina del trust:nei paesi di common law o case law vige il principio dello “stare decisis”che vincola il Giudice alle decisioni di un precedente giurisprudenziale emesso da un altro Giudice,che diventano così norme;

4. le norme di applicazione necessaria (le norme costituzionali) e quelle di ordine pubblico internazionale (i diritti fondamentali dell’uomo comunemente accolti nelle cd “nazioni civili”);

5. per il caso di trust interni-quando il disponente,il trustee ed i beneficiari sono cittadini italiani ed i beni vincolati si trovano in Italia l’unico elemento di estraneità è la legge straniera che il disponente sceglie di applicare-, occorre prendere in considerazione le norme di ordine pubblico interno (norme inderogabili) cioè le norme imperative,la prima valutazione che va condotta alla luce delle norme interne è quella della meritevolezza degli interessi;

6. la giurisprudenza interna:in Italia,il Giudice non è vincolato dai precedenti ,essendo lo stesso soggetto solo alla legge, ai sensi del secondo comma dell’articolo 101 della Costituzione.

Il Trust può essere utilizzato:

a) per la protezione della famiglia di fatto

b) per la protezione della famiglia legittima

c) a tutela della prodigalità di taluno dei figli

d) come composizione di situazione di crisi coniugale

e) a garanzia di prestito obbligazionario

f) per il passaggio generazionale dell’impresa

g) testamentario

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