Ampliata la responsabilita’ dei liquidatori

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L’art. 28 del recente Decreto Semplificazioni prevede che, ai soli fini fiscali e contributivi, la richiesta di cancellazione delle società dal Registro delle Imprese non ha effetto per cinque anni da tale momento, in merito agli atti di accertamento, riscossione, liquidazione e contenzioso.

Detta norma ha pure modificato l’art. 36 del DPR 602/73, circa la responsabilità di liquidatori, soci e amministratori di soggetti IRES.

L’Agenzia delle Entrate si è ora pronunciata su alcune importanti questioni relative alla suddetta modifica normativa specificando che:

– la nuova norma, come già rilevato nella recente circolare n. 31 del 30.12.2014, ha effetto retroattivo; pertanto, seguendo tale tesi, sono ad esempio validi, fermo restando il periodo quinquennale, gli accertamenti che in passato sono stati intestati al soggetto estinto;

– la norma richiamata, sebbene faccia riferimento al solo art. 2495 c.c., è applicabile anche alle società di persone;

– il liquidatore, per non incorrere nella responsabilità ex art. 36 del DPR 602/73, deve osservare, nel soddisfacimento dei creditori, la graduazione stabilita dal codice civile, con riferimento implicito all’art. 2777 del codice civile;

– i soci di società di capitali rispondono ai sensi dell’art. 36 del DPR 602/73 se, nel corso della fase di liquidazione o nei due anni antecedenti la medesima, hanno ricevuto in assegnazione beni sociali, compreso il denaro.

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