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Il fisco dà la possibilità di calcolare le quote di ammortamento riducendo i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1998: è l’ammortamento ridotto.
A partire dal 2004, in seguito alla riforma dell’IRES, non è più previsto un limite minimo al di sotto del quale l’ammortamento ridotto va perso: è possibile ammortizzare fiscalmente i beni anche per una percentuale inferiore alla metà di quella prevista dal D.M. del 1998, senza perdere fiscalmente la quota non usufruita.
Ricordiamo che, da un punto di vista civilistico, l’ammortamento deve/dovrebbe essere calcolato in base alla vita residua utile del bene.
L’ammortamento, per essere deducibile fiscalmente, deve essere imputato a conto economico: in pratica non è ammesso dedurre fiscalmente l’ammortamento di un bene se non lo si è fatto civilisticamente.
L’Agenzia delle Entrate, con proprie risoluzioni, ha chiarito che i coefficienti del D.M. sono il limite massimo deducibile fiscalmente per ogni anno: la quota relativa all’ammortamento calcolato in misura ridotta è così recuperabile integralmente negli esercizi successivi; laddove invece l’ammortamento venga calcolato ad un valore superiore alla percentuale prevista dal Decreto, la differenza va ripresa a tassazione e dedotta negli anni successivi.
Cosa succede invece se la quota dedotta fiscalmente è inferiore a quella civile (a conto economico)? L’Agenzia ha previsto che si deve “escludere la possibilità di dedurre dal reddito dei futuri esercizi il minore ammontare (rispetto a quello civilistico) degli ammortamenti non dedotti in precedenza, attraverso variazioni in diminuzione. Tale possibilità è configurabile soltanto nei casi previsti dalla norma fiscale e nell’eventualità che le variazioni in diminuzione siano correlate a simmetriche variazioni in aumento resesi necessarie a seguito della imputazione al conto economico relativo a precedenti esercizi di ammortamenti calcolati in misura superiore a quella fiscalmente consentita”.
Cerchiamo di riepilogare:
1) La percentuale di ammortamento civile e fiscale è la stessa: sia civilisticamente che fiscalmente si ammortizzano i beni in misura inferiore alle percentuali previste dal Decreto: in tal caso, la quota di ammortamento eventualmente non usufruita nell’anno è ammessa in deduzione nei successivi;
2) La percentuale di ammortamento civile e fiscale è diversa: in tal caso si può avere:
a. In uno o più esercizi la percentuale di ammortamento fiscalmente applicata è inferiore a quella civile: in tal caso la quota di ammortamento non dedotta viene persa fiscalmente (è stata fatta una ripresa fiscale in diminuzione per l’ammortamento, a cui non potrà seguire una variazione in aumento futura); è il solo caso in cui l’ammortamento è perso da un punto di vista fiscale;
b. Vengono ammortizzati i beni da un punto di vista civilistico in misura superiore a quanto previsto dal Decreto: in tal caso la quota di ammortamento che supera il massimo consentito è deducibile fiscalmente negli anni successivi, dato che la quota di ammortamento (da un punto di vista civile) è già stata imputata a conto economico negli esercizi precedenti ed è stata effettuata una ripresa fiscale in aumento in precedenza (nota bene: in questo caso non si è in presenza di un ammortamento ridotto).
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