Assetti societari solo agli amministratori
Il compito, sottolinea una nuova massima del Consiglio dei notai di Firenze, Pistoia e Prato, è da assolvere congiuntamente o collegialmente.
L’istituzione di adeguati assetti societari è un compito esclusivo degli amministratori da assolvere congiuntamente o collegialmente (massima n. 74/2020 del Consiglio notarile Firenze, Pistoia e Prato, del 26.01.2021).
L’art. 375 comma 2 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza) ha inserito il nuovo comma 2 dell’art. 2086 c.c., che fa ricadere sull’imprenditore, operante in forma societaria o collettiva, il dovere di: istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale; attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
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Il Codice della crisi aveva modificato anche gli artt. 2257 comma 1, 2380-bis comma 1, 2409-novies comma 1 e 2475 comma 1 c.c., riservando la “gestione” dell’impresa agli amministratori (in particolare, si affermava: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086 secondo comma e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”).
In risposta alle incertezze interpretative generate, soprattutto nel contesto delle srl, dal testo riportato, il DLgs. 147/2020 (correttivo e integrativo del Codice della crisi e dell’insolvenza) è intervenuto, con l’art. 40, direttamente sulle ricordate previsioni del codice civile, dal momento che le modifiche apportate dal DLgs. 14/2019 erano già in vigore dal 16 marzo 2019.
I nuovi artt. 2257 comma 1, 2380-bis comma 1, 2409-novies comma 1 e 2475 comma 1 c.c. stabiliscono oggi che spetta esclusivamente agli amministratori (o al consiglio di gestione) l’istituzione degli assetti di cui all’art. 2086 comma 2 c.c.
A fronte di ciò, la massima n. 74/2020 del Consiglio notarile di Firenze, Pistoia e Prato, sottolinea come sia la sola istituzione degli assetti di cui all’art. 2086 comma 2 c.c. a spettare esclusivamente agli amministratori, mentre l’amministrazione può essere affidata solo ad alcuni amministratori o a procuratori esterni all’organo amministrativo o anche, ma non nelle spa, ai soci. La “gestione” dell’impresa, in particolare, comprende la determinazione del suo assetto societario, oltre alla redazione del bilancio, e spetta inderogabilmente ed esclusivamente agli amministratori.
Tale inderogabilità discende dal fatto che ci si colloca nel campo delle regole proprie del diritto dell’impresa e non solo del diritto delle società.
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Le decisioni in materia di gestione dell’impresa sono, quindi, necessariamente imputabili a tutti gli amministratori e, conseguentemente, devono essere adottate, in tutte le società, congiuntamente o collegialmente.
Il rispetto della collegialità impedisce la delega integrale a singoli amministratori della competenza ad adottare decisioni rientranti in tale ambito gestorio, ma consente che venga delegata in via esclusiva la cura di singole fasi di una decisione che deve restare collegiale (come, peraltro, risulta dall’art. 2381 c.c. in materia di elaborazione ed esame dei piani strategici, industriali e finanziari della società).
Nei casi di delega di poteri ad alcuni o a uno degli amministratori di spa e di srl, allora, la collegialità deve essere strutturata nel seguente modo: ai delegati è conferito il compito di curare la predisposizione degli assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, dandone puntuale (completa e analitica) e ricorrente informativa all’organo collegiale; all’organo collegiale è riconosciuta la competenza a valutare gli assetti così come predisposti dai delegati (se del caso, proponendone modifiche e integrazioni).
La decisione finale sugli assetti resta, comunque, collegiale, nel senso che va assunta da (e dunque è imputabile a) tutti gli amministratori.
Di contro, le decisioni relative a singoli atti di disposizione del patrimonio sociale, come pure il compimento dei medesimi in nome e per conto della società, non attenendo propriamente alla gestione dell’impresa nel senso suddetto, e cioè all’organismo produttivo, ma all’“amministrazione” della società, possono essere affidate tanto a singoli amministratori, quanto a procuratori esterni all’organo amministrativo, nonché, ma non nella spa, ai soci.
Nelle srl, quindi, continuano a trovare applicazione gli artt. 2479 comma 1 c.c. (nella parte in cui prevede che l’atto costitutivo possa riservare competenze ulteriori rispetto a quelle legali, anche inerenti all’amministrazione, ai soci) e 2468 comma 3 c.c. (nella parte in cui consente di attribuire ai soci particolari diritti, che ben potrebbero riguardare anche aspetti legati all’amministrazione).
Corollario di quanto rilevato, conclude il Consiglio dei notai toscani, è che, in definitiva, non sussiste alcun obbligo di operare adeguamenti degli statuti o dei patti sociali già in vigore all’entrata in vigore delle norme modificate, qualora statuti o patti prevedessero nella materia dell’amministrazione deroghe al modello legale; deroghe che sono a maggior ragione legittime anche negli statuti/patti redatti dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi.
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Simone Brancozzi