CHIARITO L’AMBITO APPLICATIVO DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

Lo scorso 12 agosto è entrato in vigore l’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. Decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – che, sostituendo integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi.
Sin da subito è risultata problematica l’identificazione dell’ambito oggettivo a cui tale normativa andava applicata ed in particolare se la stessa fosse circoscritta al settore edile oppure fosse in generale applicabile a tutti i settori e, in questo caso, se fossero ricompresi anche i rapporti di subfornitura (comunemente chiamati rapporti di “conto-terzi”) di cui alla Legge n. 192 del 18 giugno 1998.
Fortunatamente la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha percepito tale difficoltà interpretativa e con la recente circolare n. 2/E del 01/03/2013 interviene a fornire gli importantissimi chiarimenti auspicati in questi mesi.

In sintesi l’Agenzia delle Entrate nella citata circolare stabilisce che:
1 – l’ambito applicativo della normativa in questione NON E’ LIMITATO AL SETTORE EDILE MA SI APPLICA A TUTTI I SETTORI;
2 – l’ambito oggettivo di applicazione è da riferirsi al contratto di appalto ex art. 1655 CC inteso in maniera restrittiva andando quindi ad ESCLUDERE le seguenti forme contrattuali alle quali quindi la normativa della responsabilità solidale NON E’ APPLICABILE:
A – gli appalti di fornitura di beni;
B – il contratto d’opera di cui all’art. 2222 CC (ciò conferma l’esclusione delle prestazioni professionali e dei piccoli artigiani senza particolare organizzazione di mezzi);
C – il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192 (ciò conferma l’esclusione di tutti i rapporti di “conto-terzi” e fornitura di semilavorati incorporati poi nel prodotto finito);
D – le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

Con riferimento ai punti sub 2.B e 2.C che rivestono il maggiore interesse in termini di applicazione pratica, faccio presente che:

CONTRATTO D’OPERA – l’art. 2222 del Codice Civile dice che è qualificabile un “contratto d’opera” quando “una
persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. In sostanza quindi è un contratto d’opera, e quindi escluso alla disciplina della responsabilità solidale, il rapporto con i professionisti e con i piccoli artigiani che per la realizzazione del servizio commissionato utilizzano in maniera assolutamente prevalente il loro “ingegno” e/o la loro bravura “manuale” invece che particolari organizzazioni di mezzi e persone.

SUBFORNITURA – l’art. 1 della Legge 192 del 18 giugno 1998 stabilisce che “con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente”. La chiara formulazione dell’articolo 1 di tale legge mi pare non lasci adito a dubbi interpretativi e pertanto, alla luce di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, sono esclusi dalla disciplina della responsabilità solidale nell’appalto tutti i rapporti di conto-terzi, conto-lavorazione e subfornitura di semilavorati poi incorporati fisicamente nel prodotto finito.

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