1. La prova dell’inerenza ai fini della detraibilità dell’imposta incombe sulla società
2. La mancata esposizione del credito in dichiarazione non ne comporta il venir meno
3. Sconta sempre l’Irap l’impresa familiare
4. Sì all’accertamento da studi in presenza di una regolare contabilità
5. Esercizio di attività plurime senza contabilità separate: i parametri devono essere individuati sulla prevalente
6. La legittimità del sequestro della pen drive e del computer
7. Approvato il Decreto IMU: sospensione della prima rata per l’abitazione principale
8. TARES: pubblicato il bollettino per il pagamento
9. Unico: nessun rinvio previsto per la scadenza del 16 giugno
10.Sicurezza: il datore risponde dell’infortunio se non fornisce le corrette indicazioni al lavoratore
11.Requisiti stringenti per l’agevolazione prima casa
La prova dell’inerenza ai fini della detraibilità dell’imposta incombe sulla società
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.11200 del 10 maggio 2013 ha confermato che in base alla disciplina di cui agli artt.1, 4, 17 e 19 del DPR n.633/72, la qualità di imprenditore societario è condizione unicamente per rendere assoggettabili a Iva le operazioni attive, mentre la compatibilità con l’oggetto sociale di spese sostenute costituisce, rispetto alla detraibilità del tributo assolto sulle
operazioni passive, elemento puramente indiziario della loro inerenza all’effettivo esercizio dell’impresa, valutabile, pertanto, dal giudice di merito insieme con altre circostanze, idonee a formarne il convincimento circa l’effettiva inerenza delle medesime operazioni passive all’espletamento della progettata attività imprenditoriale, all’interno di un criterio di ripartizione che vede onerata della prova la società (vedasi sentenza n.4157/13).
La mancata esposizione del credito in dichiarazione non ne comporta il venir meno
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.11670 del 15 maggio 2013 ha ribadito come la mancata esposizione del credito Iva nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza del diritto di far valere tale credito purché lo stesso emerga dalle scritture contabili. Ne consegue che la mancata esposizione dell’eccedenza di imposta nella dichiarazione annuale esclude il diritto di detrarre l’eccedenza nell’anno successivo, ai sensi dell’art.30, co.2 del DPR n.633/72, oltre a quello di chiedere il rimborso nelle ipotesi e nei limiti contemplati dai commi successivi del medesimo articolo, ma non implica che il contribuente, dopo aver versato somme obiettivamente
non dovute, perda il diritto di chiedere la ripetizione dell’indebito, entro i termini e alle condizioni di legge, in quanto la dichiarazione non assume valore confessorio e non costituisce fonte dell’obbligazione tributaria.
Sconta sempre l’Irap l’impresa familiare
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.10777 dell’8 maggio 2013 ha affermato che tutti i soggetti che producono redditi di impresa, commerciale o agricolo, sono colpiti dall’Irap, laddove non espressamente esentati, con la conseguenza che ne sono incise anche le imprese familiari di cui all’art.230 c.c..
Sì all’accertamento da studi in presenza di una regolare contabilità
La Corte di Cassazione, nella sentenza n.11145 del 10 maggio 2013, richiamando un principio consolidato, ha ricordato come l’art.62 sexies del D.L. n.331/93, nel prevedere al comma 3 che gli accertamenti condotti ai sensi dell’art.54 del DPR n.633/72, possono essere fondati anche sul’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’art.62-bis del medesimo D.L. n.331/03, autorizza l’Ufficio finanziario, allorché ravvisi siffatte “gravi incongruenze”, a procedere all’accertamento induttivo anche fuori dalle ipotesi previste dal detto art.54 e, in particolare, anche in presenza di una tenuta formalmente regolare della contabilità. Ciò costituisce un’ulteriore deroga, in materia di accertamento, ai limiti fissati dall’art.54, con la conseguente ammissibilità dell’accertamento induttivo oltre le ipotesi già previste dal successivo art.55 del DPR n.633/72, e ciò anche in presenza di contabilità formalmente regolare. I c.d. studi di settore sono da ritenere supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti: i dati in tal modo presunti, possono, pertanto, essere utilizzati dall’Ufficio anche in contrasto con le risultanze di scritture contabili regolarmente tenute, finché non ne sia dimostrata l’infondatezza mediante idonea prova contraria, il cui onere è a carico del contribuente (vedasi sentenze n.7184/09, n.8643/07 e n.5977/07).
Esercizio di attività plurime senza contabilità separate: i parametri devono essere individuati sulla prevalente
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.11623 del 15 maggio 2013 ha affermato che in caso di attività plurime esercitate senza tenere contabilità separate, i parametri di cui all’art.3, co.181 della L. n.549/95 devono essere individuati esclusivamente in relazione all’attività prevalente e applicati all’intero giro di affari, contabilmente unitario, ai sensi dell’art.1, co.2 del DPCM 29 gennaio 1996. Avverso il maggior reddito così accertato, il contribuente ha la più ampia facoltà di prova, incluso il ricorso a presunzioni semplici.
La legittimità del sequestro della pen drive e del computer
Con Sentenza 16 maggio 2013, n. 21103, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del sequestro della pen drive e del computer di un medico accusato di dichiarazione infedele ed evasione fiscale.
Secondo gli Ermellini, infatti, la legittimità del sequestro probatorio deve essere valutata in riferimento all’idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini, al fine di acquisire prove certe o prove ulteriori che non si potrebbero avere senza la sottrazione all’indagato della disponibilità della “res” o l’acquisizione della stessa. Nel caso in esame, infatti, si sospettava che il professionista avesse nascosto gran parte del fatturato nel computer e tali dati fossero stati poi cancellati.
Approvato il Decreto IMU: sospensione della prima rata per l’abitazione principale
In data 17 maggio 2013, il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto relativo al c.d. “congelamento” della prima rata di acconto IMU. In particolare, è stato stabilito che la sospensione riguarda: le abitazioni principali con le relative pertinenze; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; i terreni e i fabbricati rurali.
Nessuna sospensione è, invece, prevista per le abitazioni principali di pregio, ossia ville, castelli e immobili signorili (categorie catastali A1, A8 e A9).
Si ricorda, infine, che entro la fine di agosto il Governo dovrà provvedere a riformare la tassazione del patrimonio immobiliare, altrimenti i contribuenti saranno tenuti a versare l’IMU sospesa a giugno entro il 16 settembre 2013.
TARES: pubblicato il bollettino per il pagamento
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2013, n.116, il Decreto del Ministero Economia e Finanze 14 maggio 2013, con il quale è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento della TARES.
Nel Decreto si ricordano inoltre le scadenze delle quattro rate trimestrali previste dalla legge, ossia: gennaio, aprile, luglio e ottobre. Tuttavia, viene evidenziato che i comuni hanno la facoltà di variare la scadenza e il numero di rate di pagamento.
I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento della TARES dal primo giorno ed entro il sedicesimo giorno di ciascun mese di scadenza delle rate.
Unico: nessun rinvio previsto per la scadenza del 16 giugno
In data 22 maggio 2013, il MEF, a seguito del quesito posto dalla commissione Finanze della Camera, ha chiarito che non è prevista alcuna proroga per la scadenza del 16 giugno relativa ai versamenti, che comprendono anche l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore.
In particolare il MEF e l’Agenzia delle Entrate hanno ricordato che:
• è già stato predisposto il D.M. di approvazione della “revisione congiunturale speciale” per il periodo d’imposta 2012 e sono stati elaborati i correttivi applicabili ai 205 studi di settore in vigore;
• a breve verranno approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore 2012;
• sarà diffuso entro breve tempo anche il software Gerico 2013, contenente gli adeguamenti alle modifiche approvate con i D.M. 21 e 28 marzo 2013 nonché i correttivi per assorbire l’effetto della congiuntura economica.
Sicurezza: il datore risponde dell’infortunio se non fornisce le corrette indicazioni al lavoratore
In materia di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione ha chiarito che nel caso in cui il dipendente sia soggetto ad infortunio, l’azienda sarà tenuta a rispondere non solo qualora non abbia provveduto a fornire adeguati strumenti, ma altresì qualora non abbia provveduto ad organizzare le lavorazioni in modo idoneo.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 12244 del 20 maggio 2013, ha precisato che il datore di lavoro non esaurisce i suoi doveri in ambito di sicurezza fornendo al lavoratore tutti gli strumenti necessari e vigilando sul loro utilizzo, ma deve occuparsi anche di provvedere ad un’organizzazione del lavoro idonea. Ciò significa che le lavorazioni pericolose dovranno essere svolte con i giusti macchinari e non oltre l’orario di lavoro dal dipendente rimasto solo. Si sottolinea che la valutazione andrà svolta secondo cautele nei singoli casi da parte dell’azienda, poiché nemmeno la Corte ha potuto stabilire un criterio minimo omologo per tutte le attività.
Requisiti stringenti per l’agevolazione prima casa
Sentenza 22 maggio 2013, n. 12517, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di agevolazione prima casa, sono da considerare di lusso i fabbricati costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a 200 mq, e aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta.
Nel calcolo della superficie utile deve infatti computarsi ogni volume, compresi quelli privi del requisito dell’abitabilità o della regolarità edilizia; le previsioni relative ad agevolazioni fiscali sono infatti di stretta interpretazione, ed i relativi benefici sono riconosciuti solo se espressamente previsti.