1. La detassazione 2013 della “Retribuzione di produttività” e recenti chiarimenti dell’Agenzia
2. Omesso versamento per necessità non è reato: Circolare Centro Studi U.N.G.D.C.
3. Indeducibilità dei compensi sproporzionati dell’amministratore: Ordinanza
4. Socio – lavoratore amministratore: Sentenza Corte Cassazione 9.4.2013, n. 8666
5. Prova cessione intraUE: Risoluzione Agenzia Entrate 25.3.2013, n. 19/E
6. Invito a comparire e accertamento con adesione Sentenza CTR Lazio 21.1.2013, n. 4/39/2013
7. Studi di settore Sentenza CTR Lazio 10.4.2013, n. 264/14/13
8. Studi di settore Sentenza Corte Cassazione 2.5.2013, n. 10285
9. Agevolazioni prima casa e acquisto di altro immobile Sentenza CTP Treviso 4.2.2013, n. 24/09/2013
10.Termine di costituzione in giudizio Sentenza CTP Reggio Emilia 17.4.2013, n. 97/3/13
11.Deducibilità costi “black list” Sentenza CTR Lombardia 22.3.2013, n. 33/22/2013
12.LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI PER IL 2012 E IL MOD. UNICO 2013 SC
LA DETASSAZIONE 2013 DELLA “RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ” ED I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA (vedi allegato di approfondimento)
La Finanziaria 2013 ha riproposto per il biennio 2013 – 2014 ladetassazione delle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato correlate agli incrementi di produttività del lavoro.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito all’operatività dell’agevolazione,riconoscendo in particolare:
– la correttezza dell’applicazione della disciplina di favore nel 2013, anteriormente all’emanazione del DPCM attuativo, sulla base di contratti ad esso conformi;
– la possibilità al datore di lavoro di recuperare il maggior versamento, effettuato in via prudenziale, delle ritenute (a tassazione ordinaria) applicate sui redditi agevolabili.
Come noto l’art. 1, commi 481 e 482, Legge n. 228/2012, c.d. “Finanziaria 2013”, ha prorogato anche per il 2013 e il 2014 la disciplina relativa alle “misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro” introdotta, per la prima volta, per il periodo 1.7 – 31.12.2008 dall’art. 2, comma 1, DL n. 93/2008.
Con il DPCM 22.1.2013 sono state definite le “modalità di attuazione” della suddetta disciplina per il periodo 1.1 – 31.12.2013 (Informativa SEAC 1.2.2013, n. 31).
In particolare l’art. 1 del citato Decreto attuativo dispone l’assoggettamento ad un’imposta sostitutiva (dell’IRPEF / addizionali) del 10% delle somme erogate a “titolo di retribuzione di produttività” :
• ai dipendenti del settore privato titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2012, a € 40.000 al lordo delle somme assoggettate nel 2012 all’imposta sostitutiva ex art. 33, comma 12, Legge n. 183/2011. Rimangono esclusi dalla disciplina in esame i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ex D.Lgs. n. 165/2001;
• per un importo complessivamente corrisposto nel 2013 ed individualmente riconosciuto non superiore a € 2.500 lordi.
Omesso versamento per necessità non è reato: Circolare Centro Studi U.N.G.D.C.
Con Circolare 2 aprile 2013, n. 12, la Fondazione Centro Studi U.N.G.D.C. ha sostenuto che l’omesso versamento delle imposte dichiarate, come IRAP e IVA, dovuto da necessità non dovrebbe essere punito: tale situazione, infatti, è differente dal caso di chi si sottrae volontariamente dal pagamento. Si deve trattare di un vero e proprio stato di insolvenza, non imputabile alle condotte dell’imprenditore.
Secondo i giovani dottori commercialisti, a tal proposito, sarebbe opportuno un intervento normativo sia a livello penale che tributario, per individuare uno spazio di non operatività delle sanzioni.
Indeducibilità dei compensi sproporzionati dell’amministratore: Ordinanza
Con Ordinanza 15 aprile 2013, n. 9036, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in sede di bilancio societario, il compenso dell’amministratore unico è indeducibile quando è ritenuto sproporzionato e privo di ragioni economiche giustificative.
In particolare, la Cassazione ha affermato che “rientra nei poteri dell’Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d’impresa, con possibile negazione della deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato”.
Inoltre, viene precisato che, in sede di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, nonché la loro eventuale inerenza grava sul contribuente.
Socio – lavoratore amministratore: Sentenza Corte Cassazione 9.4.2013, n. 8666
È tenuto all’iscrizione alla Gestione separata INPS il socio lavoratore, già iscritto all’IVS, che riveste anche la carica di amministratore. Non opera, infatti, l’unificazione della contribuzione in base al parametro dell’attività prevalente.
Prova cessione intraUE: Risoluzione Agenzia Entrate 25.3.2013, n. 19/E (vedi allegato di approfondimento)
Sono stati forniti chiarimenti, alla luce della giurisprudenza nazionale e comunitaria, in merito alle modalità “a disposizione” del cedente di beni intraUE per provare il trasporto effettivo degli stessi in altro Stato UE, ai fini dell’assoggettamento dell’operazione al regime di non imponibilità IVA.
Ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a), del D.L. n. 331 del 30 agosto 1993, costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d’imposta.In base a tale articolo, per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, con la conseguente emissione di fattura non imponibile Iva, devono sussistere i seguenti requisiti: 1) onerosità dell’operazione; 2) acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni; 3) status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario; 4) effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per
loro conto.
Secondo l’orientamento della Corte di Giustizia UE, è necessario che “il diritto di disporre del bene come proprietario sia stato trasmesso all’acquirente e che il fornitore abbia provato che tale bene sia stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione” (sentenza in causa C- 409/04, punto 42).
La legge italiana non contiene tuttavia alcuna specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare, ed eventualmente esibire in caso di controllo, per provare l’avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato comunitario.
Alcuni chiarimenti sono stati forniti in proposito dalle già richiamate risoluzioni n. 345/E del 28 novembre 2007 e n. 477/E del 15 dicembre 2008.
La risoluzione n. 345 del 2007 individua, quale prova idonea a dimostrare l’uscita delle merci dal territorio dello Stato, il documento di trasporto e sancisce inoltre l’obbligo per il cedente di conservare, oltre agli elenchi Intrastat e alle fatture, la documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate e la copia di tutti gli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione ed al trasporto dei beni in un altro Stato membro.
La successiva risoluzione n. 477 del 2008, nell’affrontare lo specifico caso relativo alle cessioni franco fabbrica, nelle quali “il cedente nazionale si limita a consegnare i beni al vettore incaricato dal cliente e molto difficilmente riesce ad ottenere da quest’ultimo una copia del documento di trasporto controfirmata dal destinatario per ricevuta”, chiarisce che il riferimento al predetto documento, contenuto nella risoluzione n. 345 del 2007, è stato effettuato a titolo meramente esemplificativo.
Ne consegue che “nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro”.
Pertanto, alla luce dell’evoluzione della prassi commerciale, si ritiene che il CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale.
Invito a comparire e accertamento con adesione Sentenza CTR Lazio 21.1.2013, n. 4/39/2013
L’atto impositivo preceduto da un invito a comparire impedisce al contribuente l’attivazione della procedura di istanza con adesione. La notifica della relativa istanza all’Ufficio, non producendo
alcun effetto, non consente di beneficiare dell’allungamento del termine per la proposizione del ricorso, che va pertanto notificato entro l’ordinario termine di 60 giorni.
Studi di settore Sentenza CTR Lazio 10.4.2013, n. 264/14/13
L’istituzione del senso unico della strada sulla quale è ubicata un’attività commerciale (nel caso di specie, una pasticceria), limitando l’afflusso dei potenziali clienti, può giustificare lo scostamento tra i ricavi dichiarati ed i ricavi presunti di GERICO.
La giustificazione dello scostamento può altresì essere fondata sull’obbligo di chiusura dell’attività per un determinato periodo di tempo (nel caso di specie, per motivi igienico-sanitari).
Studi di settore Sentenza Corte Cassazione 2.5.2013, n. 10285
È illegittima l’applicazione degli studi di settore nei confronti di un professionista qualora l’Ufficio abbia rideterminato i compensi senza tener conto del fatto che il contribuente svolge contestualmente un’attività di lavoro dipendente.
Agevolazioni prima casa e acquisto di altro immobile Sentenza CTP Treviso 4.2.2013, n. 24/09/2013
Il contribuente può beneficiare delle agevolazioni prima casa ancorché in precedenza abbia già acquistato un immobile accatastato A/2 (civile abitazione) se lo stesso è stato adibito ad un uso diverso da quello abitativo (nel caso di specie, studio professionale).
Termine di costituzione in giudizio Sentenza CTP Reggio Emilia 17.4.2013, n. 97/3/13
Se il ricorso all’Ufficio è stato notificato tramite il servizio postale, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla data di spedizione della raccomandata e non da quella del relativo ricevimento da parte dell’Ufficio stesso. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’inammissibilità del ricorso.
Deducibilità costi “black list” Sentenza CTR Lombardia 22.3.2013, n. 33/22/2013
Ai fini della deducibilità dei costi c.d. “black list”, l’effettivo interesse economico dell’acquisto da un fornitore residente in uno Stato a fiscalità privilegiata può essere dimostrato comparando il prezzo pagato rispetto a quello che si sarebbe sostenuto da fornitori italiani o di altri Stati esteri. Ai fini del raffronto è sufficiente considerare un campione significativo di acquisti.
LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI PER IL 2012 E IL MOD. UNICO 2013 SC (vedi allegato di approfondimento)
Nei confronti dei soggetti IRES è prevista una specifica disciplina ai fini della (in)deducibilità degli interessi passivi correlata alla rilevanza del ROL conseguito.
In particolare si evidenzia che:
– la quota di ROL non utilizzata può essere riportata agli anni successivi senza limiti temporali;
– è possibile “utilizzare” l’eventuale eccedenza di ROL riportata dall’anno precedente. Pertanto, con riferimento al mod. UNICO 2013 SC, il limite di deducibilità degli interessi passivi (al netto
degli interessi attivi) è dato dalla sommatoria dell’eventuale eccedenza di ROL generatasi per il 2011 e il 30% del ROL del 2012.
Dopo aver riepilogato la disciplina in esame, si propongono alcuni esempi di compilazione dell’apposito prospetto presente nel quadro RF del mod. UNICO 2013 SC.