Con la sospensiva ex art. 182bis sesto comma puoi ottenere il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori
Occorre però ‘consentire al Tribunale un giudizio se pur necessariamente sommario di natura prognostica sull’idoneità dell’accordo con i creditori a dare esecuzione alle intese e rimuovere lo stato di dissesto, assicurando nel contempo l’integrale pagamento dei creditori non aderenti al piano’ (tratto da sentenza del Tribunale di Udine, 27 Aprile 2012). http://www.imprenditoreitaliano.it/soluzioni-crisi-aziendali/master-in-soluzioni-crisi/ Al Master sulle […]
